Il nostro Statuto
ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE
ACISJF
PROTEZIONE DELLA GIOVANE
FEDERAZIONE NAZIONALE
TITOLO I
ENUNCIAZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – FINALITA’- COMPITI
ART.1 – ENUNCIAZIONE
L’ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE – ACISJF – PROTEZIONE DELLA GIOVANE – FEDERAZIONE NAZIONALE è un’associazione di fedeli laici, regolata dal presente Statuto e dalle norme di legge; non ha scopo di lucro e si propone di favorire, con spirito cristiano, l’integrale realizzazione delle giovani lontane dal proprio ambiente, senza alcuna distinzione o discriminazione; ad essa aderiscono le associazioni che si riconoscono nelle finalità dell’art. 5 del presente Statuto, formalmente costituite – con atto notarile o scrittura privata autenticata – secondo quanto previsto dal presente Statuto.
ART.2 – DENOMINAZIONE
La denominazione è “ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE – ACISJF – PROTEZIONE DELLA GIOVANE – FEDERAZIONE NAZIONALE” da utilizzarsi anche in forma abbreviata come” ACISJF- PROTEZIONE DELLA GIOVANE –FEDERAZIONE NAZIONALE.
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ART.3 – SEDE
La sede della ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE è in Roma, in Via Urbana n.158, e, con semplice delibera del Consiglio direttivo nazionale potrà essere trasferita ad altro indirizzo in Roma.
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ART.4 – DURATA
L’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera di una Assemblea straordinaria.
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ART.5 – FINALITÀ
L’ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE – ACISJF – PROTEZIONE DELLA GIOVANE – FEDERAZIONE NAZIONALE è costituita per promuovere, favorire e far progredire mediante lo spirito cristiano, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati:
- l’integrale realizzazione, senza distinzione di nazionalità, religione e appartenenza sociale, delle giovani, lontane dal proprio ambiente, affinché possano raggiungere il pieno sviluppo della propria persona.
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ART.6 – ATTIVITÀ DELLA “ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE” E RAPPORTI INTERNAZIONALI.
Per raggiungere le finalità di cui all’Art. 5 l’“ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE”, formula l’indirizzo generale della Federazione, promuovendo e coordinando l’attività delle Associazioni locali aderenti.
Inoltre:
Promuove e realizza in proprio o attraverso le associazioni locali aderenti tutti quei servizi sociali che si ritengono utili ed opportuni per la realizzazione dei fini istituzionali, come ad esempio la gestione di case di accoglienza, segretariati sociali, servizi in stazioni ferroviarie e marittime o in aereoporti nonché attraverso qualsiasi altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini statutari.
Mette a disposizione delle singole Associazioni l’esperienza maturata dalle Associazioni già operanti, fornendo indicazioni e suggerimenti concreti.
Coordina nell’ambito regionale gli interventi a favore delle singole Associazioni: in particolare l’Associazione nazionale può stimolare l’intervento e la collaborazione tra le varie Associazioni, segnalando le richieste di aiuto che non possono trovare adeguata risposta in sede locale.
Arricchisce la preparazione degli operatori e dei volontari mediante lo scambio delle esperienze maturate in sede locale, la circolazione di dati e valutazioni sui casi affrontati dalle Associazioni aderenti, la messa in comune delle varie metodologie di affronto dei problemi;
Elabora i dati raccolti dalle singole Associazioni e relativi alle richieste emergenti ricevute, consentendo così lo studio di possibili soluzioni;
Predispone un servizio di consulenza giuridico-amministrativa sulla normativa statale e regionale, concernente l’attività delle associazioni anche assistendole nella stipulazione di convenzioni con gli Enti locali;
Organizza corsi di formazione e/o di aggiornamento degli operatori e dei volontari, nonché, in collaborazione con le Associazioni locali e su richiesta delle medesime, corsi informativi aperti al territorio;
Realizza pubblicazioni, stampati, manifesti, audio-visivi ed ogni strumento di carattere culturale atto a divulgare l’esperienza delle Associazioni locali e a sensibilizzare l’opinione pubblica in ordine ai problemi delle minori e delle giovani;
Favorisce la collaborazione tra le Associazioni locali e le organizzazioni di volontariato, in particolare nei settori di propria competenza;
Agevola le Associazioni locali nella ricerca di sostegni economici e di contributi personali volontari da parte di Enti, Associazioni, Fondazioni, Gruppi, Comunità e singoli collaboratori;
Promuove e organizza convegni e giornate di studio; valorizza iniziative di particolare interesse proposte o attuate dalle Associazioni locali;
Cura i rapporti con la Conferenza Episcopale Italiana;
Rappresenta le Associazioni locali aderenti nei rapporti a carattere nazionale presso organi dello Stato, degli enti pubblici o privati, nazionali o sovranazionali;
Nomina o designa, quando richiesto, propri rappresentanti od osservatori presso commissioni od organizzazioni nazionali ed internazionali;
Sviluppa relazioni internazionali, specie nell’ambito europeo, e collabora con Enti, organizzazioni ed istituti similari, per l’attuazione degli scopi del presente Statuto;
Interviene con funzioni di amichevole compositore, nelle eventuali divergenze che dovessero sorgere tra Associazioni locali aderenti.
La ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE” aderisce alla ACISJF INTERNAZIONALE, agli organi della quale partecipa attraverso il Presidente e/o suoi delegati.
TITOLO II
STRUTTURA FEDERATIVA DELLA ASSOCIAZIONE
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ART.7 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI.
L’“ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE” è formata dalle Associazioni locali che, formalmente costituite nel rispetto del presente statuto, si riconoscono nelle finalità di cui all’art. 5 e che, fatta richiesta di adesione, vengono ammesse come socie.
Le persone fisiche che si riconoscono nelle finalità di cui all’art. 5 del presente statuto e che intendono collaborare alla realizzazione delle stesse, devono presentare domanda di ammissione a socio della Associazione locale aderente, preferibilmente secondo il proprio luogo di residenza, o di domicilio.
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ART.8 – ORGANISMI ADERENTI – AUTONOMIE
Le Associazioni locali assicurano nel territorio la realizzazione delle finalità dell’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE secondo l’indirizzo generale indicato dalla Federazione.
Le Associazioni locali aderenti all’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE, hanno, in sede locale, piena autonomia organizzativa, economica, programmatica ed operativa nell’ambito dell’indirizzo generale sopra indicato. Per la costituzione di una nuova Associazione occorre un numero minimo di 7 Soci.
Le Associazioni locali devono essere regolamentate da Statuti che prevedano l’accettazione dello Statuto della ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE. Tali Statuti devono essere approvati dalla ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE e devono contenere norme minime comuni definite dal Consiglio direttivo nazionale.
Alle Associazioni locali, verificate le condizioni statutarie essenziali e sentita l’autorità ecclesiastica locale competente, il Consiglio direttivo dell’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE concede il riconoscimento formale, con l’uso giuridicamente protetto, della denominazione e del logo ACISJF .
Le Associazioni locali devono versare alla ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE un contributo annuale come stabilito dall’art.13, quarto comma, lettera f).
TITOLO III
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE – ACISJF – PROTEZIONE DELLA GIOVANE – FEDERAZIONE NAZIONALE
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ART.9 – ORGANI
Sono organi dell’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE:
- l’Assemblea degli organismi aderenti;
- il Consiglio direttivo nazionale;
- il Presidente nazionale;
- il Comitato di presidenza nazionale;
- il Collegio dei revisori dei conti.
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ART.10 – ASSEMBLEA DEGLI ORGANISMI ADERENTI
L’Assemblea degli organismi aderenti è formata:
dalle Associazioni locali, rappresentate dal Presidente e dal Segretario o Tesoriere purchè questi ultimi siano degli associati;
da ulteriori delegati che siano degli associati, in ragione di uno per ogni dieci soci o frazione, con un minimo di un delegato per Associazione Locale. Per Soci si intendono le persone fisiche iscritte alle Associazioni locali come dichiarate all’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE dai rispettivi Presidenti, in regola con il pagamento delle quote.
Sono invitati ad assistere all’Assemblea, con diritto di intervento e senza diritto di voto qualora non ne abbiano diritto per altro titolo, i Membri del Comitato di presidenza nazionale, del Consiglio direttivo nazionale e i Revisori dei conti.
E’ invitato ad assistere all’Assemblea con diritto di intervento e senza diritto di voto l’Assistente Ecclesiastico Nazionale.
Il numero degli iscritti, al fine del computo degli aventi diritto al voto, è rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente. Per gli organismi che aderiscono dopo il 31 dicembre, il diritto al Delegato si computa con riferimento al numero degli iscritti al momento della accettazione della adesione all’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE.
La nomina dei Delegati avviene mediante delibera del Consiglio Direttivo della associazione locale.
I nomi dei Delegati e il numero ed elenco degli iscritti esistenti al 31 dicembre devono essere comunicati dalle Associazioni locali al Consiglio direttivo della ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE entro il 31 gennaio successivo di ogni anno.
E’ ammessa, dopo il 31 gennaio la comunicazione della sostituzione dei Delegati, purché pervenuta con lettera raccomandata, telegramma o fax al Presidente della ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell’inizio della seduta della Assemblea.
L’Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie secondo le rispettive materie riservate.
L’Assemblea deve essere convocata presso la sede della ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE o in altro luogo atto a garantire la massima partecipazione degli aventi diritto; e comunque in Italia.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avviene mediante avviso inviato con almeno 45 giorni di anticipo alle Associazioni locali e agli altri singoli aventi diritto a mezzo di raccomandata, posta elettronica, fax, telegramma o altra forma telematica purché legalmente riconosciuta. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora e l’elenco delle materie all’ordine del giorno con l’eventuale indicazione della seconda convocazione.
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ART.11 – ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ORGANISMI ADERENTI
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti la vita della ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE che non siano di competenza di una Assemblea straordinaria e che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo nazionale; in particolare:
Approva, dopo dibattito, il programma annuale della ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE presentato all’Assemblea dal Consiglio Direttivo nazionale;
Nomina, su proposta del Presidente nazionale, il Collegio dei revisori dei conti;
Approva entro il mese di giugno di ogni anno, il Bilancio consuntivo, sottoposto dal Consiglio Direttivo nazionale;
l’Assemblea ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti, la metà più uno degli aventi diritto al voto; ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti. Le deliberazioni sono valide se ottengono sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
l’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di giugno, per l’approvazione delle linee programmatiche e del bilancio consuntivo dell’anno precedente della ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE. La convocazione dell’Assemblea ordinaria può essere richiesta per iscritto al Consiglio direttivo nazionale da almeno la metà più uno delle Associazioni locali in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta e che ne propongano l’ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo nazionale, che deve provvedere a convocarla per una data non posteriore di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
l’Assemblea è presieduta dal Presidente nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età. Il Presidente dell’Assemblea, in caso di assenza del Segretario generale, nomina un Segretario per la redazione del verbale; l’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.
Il Presidente verifica la validità della costituzione dell’Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si deve redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
Gli estratti o le copie dei verbali, se non richiesti in forma notarile, sono certificati come conformi dal Presidente nazionale e dal Segretario.
I verbali sono messi a disposizione dei partecipanti in forma idonea alla loro massima diffusione.
ART.12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ORGANISMI ADERENTI.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
Approvazione e modificazione dello Statuto della ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE;
Scioglimento della ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE e modalità della liquidazione tenuto conto di quanto previsto dall’art. 25 del presente Statuto.
Salvo che per l’oggetto delle materie dell’ordine del giorno, e per il quorum della costituzione e delle maggioranze per le delibere, l’Assemblea straordinaria è regolata dalle norme previste dai precedenti Artt. 10 e 11.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto purché rappresentativi della metà più uno delle associazioni aderenti, e le delibere sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
Le delibere relative alle modifiche del presente Statuto sono sottoposte alla condizione sospensiva dell’approvazione da parte del competente organo della Conferenza Episcopale Italiana.
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ART.13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE.
Il Consiglio direttivo nazionale è composto:
- Dai Presidenti delle Associazioni locali;
- Dai membri del Comitato di presidenza nazionale;
Al fine di stabilire la regolare composizione del Consiglio direttivo nazionale, questo si intende comunque composto dai Presidenti indicati dai rispettivi consigli direttivi delle Associazioni locali; in mancanza della suddetta comunicazione, il Consiglio direttivo nazionale si intende comunque regolarmente composto in numero ridotto di membri. I Presidenti delle Associazioni locali fanno parte del Consiglio Direttivo nazionale fino a comunicazione di revoca e/o sostituzione da parte del Consiglio direttivo della Associazione locale.
In caso di impedimento alla partecipazione alla convocata riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente dell’Associazione locale potrà farsi rappresentare in detta riunione mediante delega scritta dal o da uno dei Vice Presidenti dell’Associazione locale.
Il Consiglio direttivo nazionale:
si riunisce almeno una volta all’anno, e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
elegge il Presidente nazionale, che deve essere un associato;
nomina il Comitato di presidenza nazionale composto, oltre che dal Presidente e dai Vice Presidenti, dal Segretario Generale e dal Tesoriere nazionale, scelti su designazione del Presidente nazionale tra gli associati.
promuove la realizzazione delle finalità e delle attività dell’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE, previste dagli art.5 e 6 del presente Statuto e delibera gli opportuni provvedimenti;
ha mandato per l’amministrazione straordinaria della ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE, da attuarsi tramite il Presidente nazionale.
determina, entro novembre dell’anno precedente, la quota annuale che le Associazioni locali devono versare all’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE ;
delibera sulla ammissione delle nuove Associazioni locali, proposta dal Comitato di presidenza nazionale;
verifica il rispetto da parte delle Associazioni locali delle norme statutarie e del perseguimento degli obiettivi e dei programmi indicati dall’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE, e su proposta del Comitato di presidenza nazionale pronuncia la sospensione dell’adesione alla ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE – con revoca temporanea del logo – delle Associazioni locali;
su proposta del Comitato di presidenza nazionale, pronuncia l’esclusione definitiva delle Associazioni locali, con la conseguente formale revoca del diritto all’uso del logo ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE; i motivi di esclusione sono:
la morosità continuata per oltre un anno previa contestazione scritta della stessa;
il venir meno dei requisiti essenziali indicati dall’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE;
le violazioni allo Statuto e all’eventuale regolamento;
il mancato adeguamento alle delibere degli organi dell’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE ;
approva eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre alla Assemblea straordinaria degli organismi aderenti;
approva l’eventuale regolamento e le sue modifiche;
approva il testo delle clausole comuni obbligatorie da inserire in tutti gli statuti e i regolamenti delle Associazioni locali, e loro modificazioni;
approva il bilancio consuntivo annuale dell’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE predisposto dal Tesoriere nazionale e lo trasmette all’Assemblea ordinaria unitamente a una relazione del Tesoriere nazionale e del Collegio dei revisori dei conti;
il Consiglio direttivo nazionale è convocato, con un preavviso di almeno 15 giorni, dal Presidente nazionale con lettera raccomandata, per posta elettronica o via fax o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta;
le riunioni sono presiedute dal Presidente nazionale o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età;
delle delibere assunte viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario generale o, in caso di sua assenza, da un componente della seduta designato da colui che la presiede;
per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo nazionale è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta;
il Consiglio direttivo nazionale esercita i suoi poteri tramite il Presidente nazionale che ne attua le delibere; può conferire l’attuazione di proprie delibere al Segretario generale ed al Tesoriere nazionale nelle materie di specifica competenza;
sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo nazionale, con diritto di intervento ma non di voto, l’Assistente Ecclesiastico Nazionale e i membri del Collegio dei revisori dei conti.
ART.14 – IL PRESIDENTE NAZIONALE.
Il Presidente nazionale è il legale rappresentante dell’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE. A lui spetta la rappresentanza legale in ogni tipo e sede di giudizio nonché la facoltà di assumere obbligazioni per conto dell’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE nei confronti di terzi con facoltà di conferire mandati per particolari atti o categorie di atti e per procure alle liti.
In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente nazionale sono esercitate dal Vice Presidente più anziano di età.
La firma del Vice Presidente nazionale anziano attesta nei confronti dei terzi la assenza o l’impedimento del Presidente.
Il Presidente nazionale convoca e presiede le assemblee ordinarie e straordinarie, il Consiglio direttivo nazionale e il Comitato di presidenza nazionale.
Il Presidente nazionale propone le linee programmatiche e di sviluppo dell’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE al Comitato di presidenza nazionale per la formazione del programma annuale da sottoporre al Consiglio direttivo nazionale.
il Presidente nazionale rappresenta ad ogni effetto l’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE presso la Conferenza Episcopale Italiana.
Il Presidente nazionale rappresenta ad ogni effetto l’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE presso ACISJF INTERNAZIONALE.
Il Presidente ha diritto di partecipare senza diritto di voto, anche a mezzo di un suo delegato, alle assemblee ordinarie e straordinarie delle Associazioni locali.
Il mandato del Presidente nazionale ha durata triennale. Questi può essere eletto consecutivamente per non più di tre mandati.
Il Presidente designa, tra gli associati, i Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere, nominati dal Consiglio direttivo nazionale a norma dell’art.13, quarto comma, lettera c).
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ART.15 – IL COMITATO DI PRESIDENZA NAZIONALE
Il Comitato di presidenza nazionale è composto dal Presidente nazionale, dai Vice Presidenti, dal Segretario Generale e dal Tesoriere nazionale, quali membri di diritto.
Se per qualunque causa vengono a mancare uno o più membri del Comitato di Presidenza Nazionale, i rimanenti, qualunque sia il loro numero, convocheranno, entro 30 giorni il Consiglio Direttivo Nazionale per le nomine.Nel caso non vi provvedessero, la convocazione verrà effettuata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Fino alla nomina dei nuovi membri, qualora tra i mancanti, vi fosse il Presidente,la firma della convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale per le nomine e le funzioni del Presidente, di cui all’art.14 del presente statuto, sono assunte dal Vice –Presidente più anziano ed in mancanza anche di questo dall’altro Vice-Presidente, ed in mancanza anche di quest’ultimo dal componente rimasto in carica più anziano.
Il Comitato di presidenza nazionale si riunisce almeno quattro volte all’anno e ha i seguenti compiti:
Coadiuvare il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario generale e il Tesoriere nazionale nello svolgimento delle loro funzioni;
Esercitare tramite il Presidente nazionale, l’amministrazione ordinaria della ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE nonché la gestione dell’ufficio nazionale, compresa l’assunzione ed il licenziamento di personale;
provvedere alla convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie dell’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE.
proporre al Consiglio direttivo nazionale le modifiche allo Statuto dell’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea straordinaria;
proporre al Consiglio direttivo nazionale l’approvazione o la modifica dell’eventuale regolamento dell’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE;
proporre al Consiglio direttivo nazionale il testo delle clausole comuni obbligatorie da inserire in tutti gli Statuti e i regolamenti delle Associazioni locali, e loro modificazioni;
programmare ed organizzare i Convegni Nazionali;
svolgere le attività di indagine preliminare alla verifica dei punti h) e i) del Comma 4 dell’Art. 13 sottoponendo al Consiglio direttivo nazionale le proprie conclusioni e proposte;
nominare, qualora lo ritenesse utile od opportuno, consulenti specialistici sia tra gli aderenti che esterni alla Federazione.
Il Comitato di presidenza nazionale è convocato dal Presidente nazionale, di norma con preavviso di 15 (quindici) giorni, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta, almeno quattro volte l’anno, e ogni qual volta lo ritenga opportuno lo stesso Presidente nazionale, o sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in carica;
Per la validità della seduta del Comitato di presidenza nazionale è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
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ART.16 – I VICE PRESIDENTI NAZIONALI
I Vice Presidenti nazionali,designati dal Presidente Nazionale tra gli associati,:
hanno i medesimi compiti del Presidente nazionale e agiscono in caso di assenza o suo impedimento. La funzione vicaria è assicurata dal vice Presidente più anziano d’età, o in sua assenza dall’altro Vice Presidente;
possono assolvere a compiti del Presidente nazionale tramite delega dello stesso;
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ART.17 - IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario generale, designato dal Presidente Nazionale tra gli associati, collabora con il Presidente nazionale per l’applicazione dello Statuto, per l’organizzazione e il buon funzionamento dell’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE; sovrintende alla gestione ordinaria dell’ufficio di segreteria; assiste il Presidente nazionale; verbalizza le riunioni sia dell’Assemblea ordinaria che straordinaria che del Comitato di presidenza nazionale e del Consiglio direttivo nazionale. Mantiene i contatti e collabora con i segretari delle Associazioni locali.
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ART.18 – IL TESORIERE NAZIONALE
Il Tesoriere nazionale, designato dal Presidente Nazionale tra gli associati, sovrintende alla gestione dell’amministrazione e alla contabilità dell’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE, provvede agli incassi e ai pagamenti autorizzati dal Presidente nazionale.
Il Tesoriere nazionale predispone il Bilancio annuale consuntivo dell’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE che, accompagnato da una propria relazione, sottopone al Consiglio direttivo nazionale per l’approvazione e per la successiva presentazione all’Assemblea ordinaria.
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ART.19 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei revisori dei conti è l’organo di controllo economico e finanziario della ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE ed i suoi compiti sono:
vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
certificare la corrispondenza del Bilancio Consuntivo annuale ai risultati della gestione e delle scritture contabili e redigere una relazione che accompagni il Bilancio consuntivo annuale alla Assemblea ordinaria;
partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo nazionale e dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, senza diritto di voto.
Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri effettivi di cui almeno uno tra gli iscritti all’albo dei revisori contabili nominati dall’Assemblea ordinaria per un triennio. Esso elegge al suo interno il Presidente.
Nel caso in cui vengano meno uno o più membri, il Comitato di presidenza nazionale nomina i membri mancanti, che rimangono in carica fino alla prima Assemblea Ordinaria degli Organismi Aderenti che dovrà provvedere alla loro conferma o alla nomina dei membri mancanti e che scadranno unitamente a quelli in carica.
Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l’anno, ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente del Collegio.
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ART.20 L’ASSISTENTE ECCLESIASTICO
L’Assistente Ecclesiastico nazionale è nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana, per la durata di tre anni, con l’incarico di assistenza e di consulenza in materia religiosa e morale; opera in collaborazione con gli Assistenti Ecclesiastici delle Associazioni locali al cui coordinamento è preposto.Ogni Associazione locale deve avere un proprio Assistente Ecclesiastico, nominato per la durata di tre anni, dall’Autorità Ecclesiastica competente.
TITOLO IV
ESERCIZIO FINANZIARIO – PATRIMONIO – ENTRATE
ART.21 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario dell’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
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ART.22 – PATRIMONIO.
Il patrimonio dell’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE è costituito:
dai beni immobili e mobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso della ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE a titolo di patrimonio disponibile o indisponibile;
dalle eccedenze attive del Bilancio consuntivo annuale, se destinate a patrimonio disponibile in sede di approvazione dello stesso, o per successiva destinazione, come previsto dal terzo comma del precedente art.21;
dalle entrate annuali che il Consiglio direttivo nazionale, con il consenso del Collegio dei revisori dei conti, disponga ad incremento del patrimonio;
alle quote che fossero destinate dal Consiglio direttivo nazionale a patrimonio indisponibile o disponibile.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto proventi, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE , salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
E’ sancita la intrasmissibilità, anche a causa di morte del Socio, delle quote o contributi associativi versati alla federazione nazionale e all’Associazione locale e la loro non rivalutabilità.
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ART.23 – ENTRATE.
Le entrate dell’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE sono costituite:
dai redditi del patrimonio;
dalle quote annuali delle Associazioni locali a favore della ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE, stabilite dal Consiglio direttivo nazionale;
da sovvenzioni accordate;
da contributi e donazioni che pervenissero in qualunque forma e per qualsiasi ragione per le sue finalità e senza vincolo di destinazione a patrimonio;
da proventi devoluti da terzi per le sue finalità;
da eventuali proventi o contributi di terzi connessi allo svolgimento delle sue attività;
dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dal Bilancio Consuntivo annuale e non destinati a patrimonio dall’Assemblea ordinaria, come previsto dal terzo comma del precedente art.21.
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TITOLO V
NORME FINALI
ART.24 – GRATUITÀ DELLE CARICHE E PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI.
Tutte le cariche dell’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE sono prestate a titolo volontario e gratuito e non sono ammessi compensi di nessuna natura; può essere riconosciuto dal Presidente nazionale ai componenti del Comitato di presidenza nazionale il rimborso documentato delle spese vive sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.
La Federazione e le Associazioni locali si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
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ART.25 – SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
Lo scioglimento della ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE deve essere deliberato dell’Assemblea straordinaria degli organismi aderenti secondo le modalità di cui all’art.12 del presente Statuto. La stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione delle attività patrimoniali residue ad enti che perseguano finalità similari a quelle della Federazione, osservando comunque l’eventuale obbligo previsto dalla legge di devolvere il patrimonio a finalità di utilità sociale, e comunque salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART.26 – RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile in materia di associazioni e quelle del Codice di diritto canonico, in quanto applicabili.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE
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ART.27 – NORME TRANSITORIE.
Il presente Statuto, che abroga il precedente, è sottoposto alla condizione sospensiva della approvazione da parte della Conferenza Episcopale Italiana.
Approvato lo Statuto, i vari organi a ciò deputati, provvederanno ad invitare le Associazioni locali a compiere quanto necessario per darvi attuazione.
Il Consiglio direttivo nazionale avrà particolare riguardo a prefissare le clausole comuni da inserirsi obbligatoriamente negli Statuti e negli eventuali regolamenti delle Associazioni locali;
I termini per i vari adempimenti,
Eventuali sanzioni in caso di inadempimento.
Le norme del nuovo statuto relative alle assemblee saranno applicabili alla prima assemblea convocata dopo l’entrata in vigore del presente statuto, la quale provvederà anche alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.
Gli attuali componenti del Consiglio Nazionale, l’ attuale Presidente e gli attuali Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere andranno a comporre il Consiglio Direttivo Nazionale previsto dal nuovo statuto, quando esso andrà in vigore.
Il Presidente Nazionale, i Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere in carica andranno ad assumere le stesse cariche previste dal presente statuto quando esso andrà in vigore e dureranno un anno, entro il quale si dovrà convocare l’assemblea per le nomine.